1. All'articolo 82 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 4, 10 e 11 sono abrogati;
b) dopo il comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente:
«11-bis. Il Ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui al comma 8 e l'ammontare della spesa relativa».
2. Il comma 1 dell'articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
3. L'articolo 87 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
4. I commi 1 e 3 si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti una nuova disciplina della materia oggetto dei medesimi commi 1 e 3, osservando i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) per la partecipazione alle assemblee elettive degli enti locali o alle commissioni consiliari o all'organo rappresentativo di enti associativi o consortili tra enti locali comunque configurati, è corrisposto un gettone di presenza;
b) il gettone di presenza è determinato in misura differenziata per classi di enti locali, individuate in rapporto alla popolazione;
c) il gettone di presenza è corrisposto per ciascun giorno di seduta e solo per le sedute che sono validamente tenute;
d) qualora nella seduta si svolgano votazioni, il gettone di presenza è corrisposto solo ai componenti che hanno partecipato ad almeno un terzo delle votazioni medesime;
e) non possono essere cumulati più gettoni di presenza per una stessa giornata;
f) non possono essere cumulati più gettoni di presenza per la partecipazione nella medesima giornata a più assemblee elettive od organi rappresentativi;
g) la giustificazione dell'assenza dal posto di lavoro è riconosciuta solo per il tempo di effettivo svolgimento della seduta;
h) ai componenti della giunta comunale è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di giunta per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; una indennità mensile, differenziata
i) ai componenti delle giunte provinciali è corrisposta una indennità mensile differenziata per classi di province, individuate in rapporto alla popolazione;
l) i gettoni di presenza di cui alla lettera a) e le indennità mensili di cui alle lettere h) e i) sono sottoposti a decurtazioni progressive, fino alla loro soppressione, qualora gli enti locali non conseguano il pareggio di bilancio o si trovino nella condizione di dissesto ai sensi della legislazione vigente o non osservino limiti e prescrizioni volti a garantire gli equilibri della finanza pubblica.